Congedo parentale per donne: cos’è e come funziona

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congedo parentale per donne

Il congedo parentale per donne, noto anche come maternità facoltativa, prevede un periodo retribuito di astensione dal lavoro in seguito alla nascita di un figlio. Una misura destinata sia alle neomamme dipendenti sia alle neomamme che lavorano come libere professioniste.

Il congedo parentale INPS va ad affiancarsi alla maternità obbligatoria e prevede 180 giorni di astensione dal lavoro, indennizzati al 30% dello stipendio.

I due genitori possono quindi richiedere un congedo per un massimo di 10 mesi, 6+4 o 5+5, purché non superino i 180 giorni ciascuno. In tal caso però sono indennizzati solo i primi 180 giorni, mentre i restanti periodi possono comunque essere richiesti, ma non sono indennizzati.

Congedo parentale per donne: come richiederlo e quando presentare la domanda

Il congedo parentale può essere fruito per libera scelta del beneficiario. L’astensione dal lavoro viene coperto dall’INPS, ma comunque in misura ridotta rispetto al congedo obbligatorio e generalmente senza alcuna integrazione da parte dell’azienda.

In base alle tempistiche previste dal CCNL, le lavoratrici dipendenti devono comunicare i periodi di assenza facoltativa presso il posto di lavoro. Se non sono previste tempistiche specifiche, è richiesto un preavviso di almeno 5 giorni.

Basta invece inviare all’INPS la richiesta in modalità telematica prima dell’inizio del congedo o anche il giorno stesso.

La domanda, se prevede una fruizione oraria del congedo, deve essere presentata all’azienda almeno 2 giorni prima. All’INPS è sufficiente inviarla il giorno prima o il giorno stesso.

Diverso è il caso delle lavoratrici autonome o iscritte alla Gestione separata, che devono presentare la domanda di congedo prima del periodo richiesto tramite il servizio INPS indicato.

Se la domanda viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni dopo la data di presentazione. Chi ha una partita IVA deve semplicemente inviare una comunicazione all’INPS.

Requisiti per accedere al congedo

Il congedo parentale per donne è richiedibile da tutte le lavoratrici dipendenti, fatta eccezione per le collaboratrici domestiche o a domicilio.

Si può accedere al congedo fino ai 12 anni di età del minore, con limiti di durata diversi che possono variare in base al fatto che siano presenti entrambi i genitori oppure solo uno di loro.

Il trattamento INPS viene erogato per 6 mesi, periodo che può essere prorogato fino a 10-11 mesi se sono presenti determinate condizioni reddituali.

Risultano più penalizzate le mamme che lavorano con una partita IVA, dal momento che hanno a disposizione solo 6 mesi da usare entro i 3 anni del bambino.

Le lavoratrici autonome, titolari d’impresa, possono fruire del congedo parentale per 3 mesi da usare entro l’anno del bambino.

Cosa cambia in previsione del 2022?

Ci sono cambiamenti importanti nel 2022: il congedo parentale viene pagato anche se fruito tra i 6 ed i 12 anni del bambino, indipendentemente dal reddito della lavoratrice richiedente. Inoltre la durata del periodo indennizzabile sale da 6 a 9 mesi.

Attualmente l’indennità rilasciata nei giorni coperti dal congedo parentale, equivalente al 30% della retribuzione, viene concessa solo nei primi 6 mesi di congedo e solo per chi ne fruisce nei primi 6 anni del figlio.

Il congedo parentale, tra i 6 e gli 8 anni del figlio, viene invece pagato esclusivamente in presenza di determinate condizioni.

Altra novità importante: il congedo parentale riconosciuto ad un genitore solo passa da 10 ad 11 mesi.

Queste novità diventeranno operative quando saranno recepite anche da parte dell’INPS.

Le madri adottive o affidatarie possono richiedere il congedo parentale e fruirne appieno esattamente come le madri naturali.

Quando non può essere richiesto il congedo parentale?

Determinate lavoratrici non possono invece accedere al congedo parentale. Oltre alle già citate collaboratrici domestiche, non possono fare domanda le madri disoccupate o sospese o le mamme lavoratrici a domicilio.

In caso di figli affetti da grave disabilità, il periodo di prolungamento di congedo parentale resta fino a 3 anni, con l’indennità spettante al genitori pari al 30%.

Il congedo parentale può invece essere richiesto dal padre, che può beneficiarne nello stesso periodo di astensione obbligatoria della mamma. Inoltre il padre può fare domanda anche se la moglie non lavora.

Durata del congedo: come cambia?

Il periodo di congedo parentale può cambiare a seconda della persona che fa domanda. Possiamo così riassumere i vari casi:

  • per una lavoratrice dipendente il periodo di congedo massimo è di 6 mesi;
  • per un lavoratore dipendente il periodo di congedo massimo è di 7 mesi, con la possibilità di fruire del congedo continuativamente oppure per un periodo frazionato di almeno 3 mesi. In pratica il padre può decidere di beneficiare della misura per 7 mesi consecutivi, o di spezzettarlo in vari mesi;
  • per un genitore single, padre o madre che sia, la durata del congedo arriva fino a massimo 10 mesi;
  • le libere professioniste iscritte alla gestione separata INPS hanno diritto a 3 mesi di congedo entro il primo anno di vita del figlio;
  • le lavoratrici autonome possono fruire di 3 mesi di congedo entro il primo anno di vita del figlio;
  • le lavoratrici dipendenti che adottano un bambino hanno gli stessi diritti delle mamme naturali. Possono quindi beneficiare del congedo entro i primi 12 mesi dell’ingresso del minore in famiglia.

Foto: Pixabay

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Pina Tamburrino
Presidentessa Osservatorio Mondo Retail - MagicStore

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